TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). 
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve. 
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

   

Il regolamento della TARI  è composto dalle seguenti voci:

Oggetto del regolamento
Presupposto
Soggetto attivo
Componenti del tributo
Definizione del tributo TARI
Definizione di rifiuti solidi urbani
Soggetti passivi
Presupposto oggettivo
Definizioni
Locali esclusi dal tributo
Aree escluse dal tributo
Decorrenza del tributo
Vincolo di solidarietà
Istituzioni scolastiche statali
Piano finanziario
Commisurazione e composizione della tariffa
Categorie di contribuenza
Utenze domestiche
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Utenze non domestiche
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Determinazione della superficie imponibile
Aree di pertinenza di utenze non domestiche
Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio
Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni
Riduzioni per particolari condizioni d'uso
Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali non assimilati
Tributo giornaliero
Tributo provinciale
Obbligo di dichiarazione e contenuto
Termine per il pagamento del tributo
Versamento del tributo
Importi minimi
Dichiarazioni
Rimborsi
Funzionario Responsabile
Verificahe ed accertamenti
Riscossione coattiva
Importi minimi
Trattamento dei dati personali
Clausola di adeguamento
Entrata in vigore e norme finali
Norma di rinvio

Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
clicca qui per aprire il Regolamento Comunale
 

Dichiarazione

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il  30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (30 giugno).

MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO

DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE ATTIVITA' STAGIONALE

Tempi e modalità pagamento TARI

Si può pagare con una unica rata oppure in 3 rate, alle scadenze sotto riportate:

RATA UNICA: 30/06/2023
1ª RATA: 30/06/2023
2ª RATA: 31/08/2023
3ª RATA: 31/10/2023
 
 

     

Ricordiamo che pagoPA è l’unica modalità di pagamento prevista per questo tributo.
Si possono effettuare i pagamenti  direttamente sul sito ( PSP ) o sull’applicazione mobile dell’Ente  o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento , come ad esempio: Presso le agenzie della banca, utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA), presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, presso gli Uffici Postali, presentando la bolletta/avviso di pagamento.