Strutture ricettive alberghiere
(in via esemplificativa: alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo)
Gennaio – Giugno € 1,00
Luglio – Agosto € 1,50
Settembre – Dicembre € 1,00
Strutture ricettive extra-alberghiere
(in via esemplificativa: case per ferie, ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residence, bed and breakfast, boat and breakfast, agriturismi, unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione con finalità turistiche ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 431 del 9.12.1998, immobili o stanze oggetto di locazione brevi di cui all’articolo 4 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.)
Gennaio – Giugno € 1,00
Luglio – Agosto € 1,50
Settembre – Dicembre € 1,00
Strutture ricettive all’aria aperta (previa individuazione delle aree da parte della Giunta Comunale)
(in via esemplificativa: campeggi, aree sosta di caravan, autocaravan e altri mezzi simili mobili di pernottamento)
Gennaio – Giugno € 0,50
Luglio – Agosto € 1,00
Settembre – Dicembre € 0,50
Sono esentati dal pagamento dell'imposta:
a) I residenti nel territorio comunale;
b) minori entro il decimo anno di età;
c) il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, dipendenti e gli altri collaboratori che alloggiano in essa;
d) i portatori di handicap non autosufficienti ed un loro accompagnatore;
e) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
f) Gli artisti e gli ospiti di manifestazioni culturali ed eventi organizzati o patrocinati dall’Amministrazione comunale;
g) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
h) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
i) I soggetti che soggiornano sul territorio in forza di un contratto di locazione di durata superiore a quella massima stabilita per le locazioni brevi di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i..